Art. 5.
1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1 sono vietate:
a) nelle aree soggette ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) nelle aree destinate a parchi, riserve naturali e biotopi;
c) negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali;
d) nelle zone golenali, nelle spiagge e nei fondi lacuali e lungo le coste marine.
2. Ove si renda necessario ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di stabilità dell'assetto idraulico, l'autorità preposta alla manutenzione
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idraulica dei corsi d'acqua, dei torrenti, dei canali, delle golene, dei laghi e del demanio marittimo dispone la rimozione degli inerti da eseguire con pubblico appalto, stabilendo le prescrizioni per l'esecuzione delle relative opere.
3. L'autorità di cui al comma 2 del presente articolo, ove ritenga di procedere all'alienazione dei materiali estratti, provvede con la procedura dei pubblici incanti ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 63 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
4. I conducenti dei mezzi utilizzati per trasportare i materiali estratti devono avere una bolla di accompagnamento, rilasciata dall'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei luoghi di cui al comma 2, che indichi la qualità e la quantità del materiale trasportato. Le operazioni di carico, trasporto e scarico sono descritte in appositi registri conservati dalla medesima autorità di cui al comma 2, dai conducenti dei mezzi di trasporto e dal soggetto che si è aggiudicato il pubblico incanto ai sensi del comma 3.
5. Chiunque trasporta materiale estratto di cui al comma 4 senza bolla di accompagnamento e chiunque effettua operazioni di carico, trasporto e scarico di materiali senza che tali operazioni siano descritte nei registri di cui al citato comma 4 è punito con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro.